Legge antisprechi

Il progetto di legge antisprechi, ispirato al lavoro sul campo di Last Minute Market è stato presentato per la prima volta nel 2004 (alla Camera dei Deputati, DDL n° 4878 del 2004 e in Senato, DDL n° 2910 del 2004), l’obiettivo che si voleva perseguire era quello di poter recuperare l’intera gamma di prodotti non alimentari per offrire un’assistenza completa alle fasce deboli della società. Uno shampoo che ha il tappo rotto, la carta igienica dalla confezione danneggiata, i prodotti per la pulizia della casa con difetti nell’imballaggio (solo qualche esempio), per chi li vende non ha più un valore commerciale, ma possono essere utili a chi ha difficoltà di mettere insieme “il pranzo con la cena”, figuriamoci ad acquistare prodotti per l’igiene della persona o per la pulizia. Il percorso è stato lungo e numerose le modifiche rispetto alla proposta iniziale, ma la tenacia del gruppo di lavoro di Last Minute Market, dei ricercatori della Facoltà d’Agraria di Bologna e dei Parlamentari coinvolti ha reso possibile l’inserimento nell’ultima finanziaria della cosiddetta “legge Antisprechi”.

Di seguito i riferimenti della Legge:

  • Legge Finanziaria 2008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
  • Legge 24.12.2007 n° 244, G.U. 28.12.2007 ‘art. 1 comma 130.
  • All’articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto».

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